Con citazione del 10
luglio 1993 i coniugi Leggio Emanuele e
Campo Giovanna in proprio e, quanto al
primo, nella qualità di tutore della figlia
Leggio Carolina, convenivano davanti al
Tribunale di Ragusa la Milano Assicurazioni
e Pirosa Giuseppe per ottenere il
risarcimento del danno patrimoniale, morale
e biologico, subito a seguito delle lesioni
gravissime, con coma irreversibile e con
invalidità permanente nella misura del
100%, riportata da Carolina Leggio,
all'epoca di anni 27, nell'incidente
stradale occorsole il 10 aprile 1992, nel
mentre viaggiava come trasportata dall'auto
del Pirosa (assicurata con la Milano
Assicurazione per la r.c.), che usciva di
strada ed andava a cozzare contro un muro.
Si costituivano i convenuti che resistevano
alla domanda.
Il Tribunale di Ragusa, con sentenza
depositata il 16 febbraio 1996, riconosciuto
un concorso di colpa nella misura del 5% a
carico della Leggio, per il mancato uso
della cintura di sicurezza, condannava
Pirosa al pagamento nei confronti degli
attori della complessiva somma di lire
3.158.771.800, oltre rivalutazione ed
interessi, nonché la Milano, in solido con
il Pirosa, fino al limite del massimale di
lire 1.500.000.000, oltre rivalutazione ed
interessi sulla detta somma.
Avverso questa sentenza proponevano appello
la Milano ed il Pirosa. Proponevano appello
incidentali gli attori.
La Corte di appello di Catania, con sentenza
depositata il 10 maggio 2000, ritenuto il
concorso di colpa della Leggio nella misura
del 30% per il mancato uso della cintura di
sicurezza, condannava il Pirosa al
pagamento, in favore di Leggio Emanuele,
nella qualità, della somma complessiva di
lire 2.135.908.022, oltre interessi legali
sulle somme devalutate alla data
dell'incidente ed annualmente rivalutate,
fino al passaggio in giudicato della
decisione, e detratti gli acconti.
Condannava il Pirosa a corrispondere a
Leggio Emanuele la somma di lire 353.663.000
e Campo Giovanna la somma di lire
343.163.000 oltre interessi.
Condannava la Milano al pagamento, in solido
con il Pirosa, della somma di lire
1.500.000.000, maggiorata di rivalutazione
ed interessi.
Riteneva la Corte di merito che a norma
dell'art. 172 c.d.s. del 1992, il passeggero
trasportato aveva l'obbligo di allacciare la
cintura di sicurezza durante la marcia; che
a tanto non aveva provveduto la Leggio, che
era stato sbalzata fuori dell'auto per
alcuni metri andando ad urtare con il capo
sull'asfalto; che tale circostanza aveva
concorso nella produzione delle gravissime
lesioni, con coma irreversibile, nella
misura del 50%, come accertato dal c.t.u.
ingegnere; che il mancato uso della cintura
andava ascritto per il 30% alla trasportata
e per il residuo 20% al conducente, che
doveva imporre alla Leggio l'uso della
cintura; che, per l'effetto, a carico del
Pirosa andava affermata la responsabilità
del 50% per colpa nella guida e per il 20%
per non aver fatto adottare la cintura alla
trasportata.
Pertanto la Corte di appello liquidava, con
riferimento alla data della decisione,
tenuto conto del concorso di colpa nella
misura del 30% della trasportata, il danno
biologico, subito da Leggio Carolina, nella
misura di lire 741.201.828; il danno
patrimoniale in lire 281.356.194; il danno
morale in lire 378.350.000.
Quanto all'assistenza infermieristica e
fisioterapica, riteneva la Corte di
liquidare il danno in lire 735 milioni.
Ai coniugi Leggio venivano liquidate lire
476.000.000 per danni patrimoniali e per
ciascuno dei genitori lire 105 milioni per
danni morali, oltre lire 10.500.000 a Leggio
Emanuele per la perdita di redditi, per
accudire la figlia.
Rigettava la domanda dei genitori di
risarcimento del proprio danno biologico,
perché non provato.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso
per Cassazione il Pirosa Giuseppe.
Resistono con controricorso gli attori, che
hanno anche proposto ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, a
norma dell'art. 335 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente
lamenta la violazione o falsa applicazione
dell'art. 172 c.d.s. d.lgs. 28 maggio 1992 e
degli artt. 1227, 2055 o 2056 c.c., in
relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.; errore
logico giuridico della motivazione su un
punto decisivo della controversia, ai sensi
dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Con l'articolato motivo ritiene il
ricorrente che, pur avendo il giudice di
appello disposto consulenza medico legale e
consulenza tecnica in ordine al mancato uso
delle cinture di sicurezza ed alle
conseguenze di tale omissione e, nonostante
che il c.t.u. avesse individuato detto
concorso di colpa della Leggio, che fu
sbalzata fuori dall'abitacolo per circa 20
metri, nella misura del 50%, aveva
erratamente poi ridotto detto concorso di
colpa nella misura del 30%, sul rilievo che
anche il Pirosa era in colpa per non aver
imposto alla passeggera di applicare la
cintura.
Ritiene il ricorrente che, a norma dell'art.
172 c.d.s., i passeggeri hanno l'obbligo di
indossare la cintura di sicurezza in
qualsiasi situazione di marcia, con
conseguente sanzione amministrativa a loro
carico, in caso di inadempienza, e che solo
in caso di trasportato minore risponde il
conducente di detto mancato uso delle
cinture.
Ciò comporta che, poiché del mancato uso
della cintura doveva rispondere solo la
Leggio, avendo il c.t.u. ritenuto che detta
mancanza avesse contribuito nella misura del
50%, alla produzione del sinistro, detto
concorso di colpa non poteva essere ridotto
al 30%.
Secondo il ricorrente ciò comporta anche
una violazione dell'art. 1227, comma 1, c.c.,
sulla base del quale il danneggiato non può
ottenere il risarcimento del danno, per la
parte di cui è stato causa.
Inoltre il ricorrente lamenta il vizio di
motivazione dell'impugnata sentenza, in
quanto, date le circostanze di tempo (era di
notte e vi era un temporale), egli non
poteva accertarsi che la Leggio indossasse
costantemente le cinture. Inoltre, secondo
il ricorrente, tenuto conto delle modalità
dell'incidente, se la Leggio avesse
indossato la cintura, non sarebbe stata
sbalzata fuori dall'auto, con la conseguenza
che non avrebbe avuto le gravi lesioni
sofferte, per lo sbalzo fuori dalla vettura
e l'urto con il capo sull'asfalto, come non
le aveva avute il conducente, che indossava
la cintura e che uscì indenne dall'auto.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo è
infondato e che lo stesso va rigettato.
Quanto alla prima censura va preliminarmente
rilevato che, contrariamente all'assunto
delle parti e della stessa sentenza, nella
fattispecie non trova applicazione l'art.
172 c.d.s. d.lgs. 30 aprile 1992.
Infatti, a parte il rilievo che l'incidente
si era verificato il 10 aprile 1992, in ogni
caso il nuovo c.d.s. è entrato in vigore
solo il 1° gennaio 1992 (v. art. 240 d.lgs.
285/92).
Tuttavia, pur emendata la sentenza impugnata
sotto questo profilo dell'errata indicazione
della norma, la questione giudicata non
muta, in quanto le cinture di sicurezza
erano state rese obbligatorie, per i
soggetti che si trovavano sui sedili
anteriori dell'auto, per effetto della l.
111/1988 e degli artt. 1, 2 e 3, l.
143/1999, che, in buona sostanza,
prevedevano una normativa in proposito
pressoché simile a quella dell'attuale art.
172 c.d.s., anche sotto il profilo
dell'aspetto sanzionatorio.
Per cui alla data del sinistro, sulla base
della l. 143/1999 vi era l'obbligo anche da
parte del trasportato sul sedile anteriore
dell'auto di indossare la cintura di
sicurezza ed il mancato uso delle stesse
esponeva il trasportato trasgressore alla
sanzione amministrativa (in modo analogo a
quanto poi previsto dall'art. 172 c.d.s.).
2.2. Orbene sotto il profilo dell'illecito
amministrativo non vi è dubbio che il
destinatario della norma, che impone
l'obbligo della cintura, sia il soggetto che
detta cintura deve indossare, e quindi, in
caso di soggetto trasportato (salvo che sia
minore), destinatario del dovere sia lo
stesso trasportato, che - ove non adempia -
è l'unico esposto alla sanzione.
Ne consegue che l'omesso uso delle cinture
di sicurezza, da parte di persona che abbia
subito lesioni in conseguenza di un sinistro
stradale, costituisce un comportamento
colposo del danneggiato nella causazione del
danno, rilevante ai sensi dell'art. 1127,
comma 1, c.c., e legittima la riduzione del
risarcimento, ove si alleghi e dimostri che
il corretto uso dei sistemi di ritenzione
avrebbe ridotto od addirittura eliso il
danno.
2.3. Il problema, che si pone nella
fattispecie ad oggetto del motivo di
ricorso, è se, una volta accertata
l'incidenza causale nell'evento del mancato
uso delle cinture di sicurezza da parte del
trasportato, un'incidenza causale possa
essere ascritta, oltre ovviamente che al
trasportato (in quanto trasgressore della
norma di circolazione stradale, che impone
l'uso delle cinture), anche al comportamento
del conducente, come ha ritenuto la sentenza
impugnata.
2.4. Ritiene questa Corte di dovere dare
risposta positiva al quesito.
Infatti qui non si pone un problema di
responsabilità per illecito amministrativo,
che va regolato esclusivamente nei termini
in cui la norma tipizza l'illecito stesso (e
nella fattispecie del trasportato, che
trasgredisce l'obbligo di indossare la
cintura, la norma ritiene questi esclusivo
responsabile dell'illecito), ma un problema
di responsabilità aquiliana.
Nell'ambito della tale ultima responsabilità
rilevano tutti i comportamenti, commissivi o
omissivi, che abbiano contribuito
eziologicamente alla produzione dell'evento
dannoso, purché siano connotati da dolo o
colpa.
Ai fini dell'elemento soggettivo della colpa
rileva non solo la colpa specifica (cioè la
violazione di specifiche leggi o
regolamenti), ma anche quella generica,
costituita dalla mancanza di diligenza,
prudenza o perizia.
2.5. In questi termini di prudenza e
diligenza (quale emerge anche dall'art. 1176
c.c.) il conducente di un autoveicolo non può
porre o tenere in circolazione lo stesso, se
si è reso conto che qualcuno dei
trasportati non si conforma alle regole
stabilite dalla normativa sulla circolazione
stradale.
Infatti, è vero che egli può non essere il
destinatario della norma (come nella
fattispecie dell'obbligo per il trasportato
di indossare la cintura), ma egli rimane pur
sempre colui che rende possibile la
"circolazione" del veicolo con a
bordo il trasportato, e quindi, sotto un
profilo di normale diligenza, ha l'obbligo
di fare effettuare detta circolazione in
sicurezza e nel rispetto delle norme.
2.6. In termini generali già questa Corte
ha rilevo (per quanto in fattispecie
diverse) che il conducente, in quanto
responsabile dei danni prodotti dalla
circolazione del veicolo, concorre con il
trasportato, nella responsabilità dei danni
da quest'ultimo causati a terzi (cfr.
Cassazione 6445/1987; 8216/2002).
L'ottica del concorso eziologico di cause
rimane identica - salvo ovviamente con tale
concorso è disciplinato dall'art. 1227,
comma 1, c.p.c. - nel caso in cui il
trasportato, con il suo comportamento,
cagioni danni a sé stesso.
Quindi, qualora la messa in circolazione
dell'autoveicolo, in condizioni di
insicurezza (e tale è la circolazione del
veicolo, senza che il trasportato abbia
"allacciato le cinture di
sicurezza"), sia ricollegabile
all'azione od omissione non solo del
trasportato, ma anche del conducente (che
prima di iniziare o proseguire la marcia
deve controllare che essa avvenga in
conformità delle normali norme di prudenza
e sicurezza), fra costoro si è formato il
consenso alla circolazione medesima con
consapevole partecipazione di ciascuno alla
condotta colposa dell'altro ed accettazione
dei relativi rischi; pertanto si verifica
un'ipotesi di cooperazione nel fatto
colposo, cioè di cooperazione nell'azione
produttiva dell'evento (diversa da quella in
cui distinti fatti colposi convergano
autonomamente nella produzione dell'evento).
In tale situazione, a parte l'eventuale
responsabilità verso i terzi, secondo la
disciplina dell'art. 2054 c.c., deve
ritenersi risarcibile, a carico del
conducente del suddetto veicolo e secondo la
normativa generale dell'art. 2043, 2056,
1227 c.c., anche il pregiudizio all'integrità
fisica che il trasportato abbia subito in
conseguenza dell'incidente, tenuto conto che
il comportamento dello stesso, nell'ambito
dell'indicata cooperazione, non può valere
ad interrompere il nesso causale fra la
condotta del conducente ed il danno, né ad
integrare un valido consenso alla lesione
ricevuta, vertendosi in materia di diritti
indisponibili (cfr. Cassazione 1816/1982).
2.7. Va, pertanto, condiviso, anche in tema
di responsabilità aquilana, l'orientamento
espresso in sede penale da questa Corte
(Cassazione penale, Sezione quarta,
9904/1996), secondo cui
il conducente di un
veicolo è tenuto, in base alle regole della
comune diligenza e prudenza, ad esigere che
il passeggero indossi la cintura di
sicurezza ed, in caso di renitenza, anche
rifiutarne il trasportato o sospendere la
marcia; ciò a prescindere dall'obbligo a
carico di chi deve far uso della detta
censura.
2.8. Ne consegue che, avendo la Corte di
merito ritenuto sulla base della disposta
consulenza tecnica d'ufficio che
eziologicamente il danno subito dalla Leggio
era da ascriversi per il 50% al mancato uso
della cintura di sicurezza, in applicazione
del suddetto principio di diritto ha poi
correttamente ritenuto, che parte di questo
50% (e precisamente un 20%) andava ascritto
ancora a carico del conducente Pirosa (già
responsabile del restante 50% a titolo di
mancanza di diligenza e prudenza nella
guida), per non aver imposto alla sua
passeggera l'uso della cintura ovvero
sospeso la marcia in caso di rifiuto.
3.1. Non ravvisa questa Corte, nella
suddetta decisione, la lamentata violazione
dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Infatti il primo comma dell'art. 1227 c.c.
concerne il concorso colposo del danneggiato
nella produzione dell'evento che configura
l'inadempimento, quindi la sua cooperazione
attiva, mentre nel secondo comma il danno è
eziologicamente imputabile al danneggiante,
ma le conseguenze dannose dello stesso
avrebbero potuto essere impedite o attenuate
da un comportamento diligente del
danneggiato.
Consegue che in tema di risarcimento del
danno mentre il concorso di colpa del
creditore, previsto dal comma 1 dell'art.
1227 c.c. può essere rilevato anche
d'ufficio, nella diversa ipotesi
dell'esimente contemplata dal 2° comma
della stessa norma, il giudice è tenuto a
svolgere l'indagine in ordine all'omesso uso
dell'ordinaria diligenza da parte del
creditore, soltanto se vi sia stata
un'espressa istanza del debitore, in quanto
in questo secondo caso la dedotta colpa del
creditore costituisce inosservanza di un
autonomo dovere giuridico posto dalla legge
a suo carico e la richiesta del debitore
integra gli estremi di una eccezione in
senso sostanziale con cui viene fatto valere
un contraddittorio per paralizzare l'azione
del creditore (Cassazione 3408/1986).
2.3. Ne consegue che, avendo la Corte di
merito ritenuto che la mancata adozione
della cintura di sicurezza aveva
un'efficienza causale nella produzione
dell'evento dannoso subito dalla Leggio del
50% e che detto comportamento era da
ascriversi nella misura del 30% alla Leggio
e del residuo 20% al conducente (cui già
era stato posto a carico il 50% della
responsabilità, per comportamento colposo
nella guida), correttamente ha ritenuto che
il concorso di colpa della danneggiata
andava ridotto nella misura del 30%.
4.1. Quanto alla censura di assunto vizio
motivazionale della sentenza nella
determinazione del concorso di colpa della
danneggiata nella misura del 30%, ritiene
questa Corte che il motivo sia infondato.
Infatti, la sentenza impugnata, sulla base
della consulenza tecnica d'ufficio, ha
ritenuto che il mancato uso della cintura
avesse influito solo nella misura del 50%
nella produzione del danno alla Leggio,
mentre ha ritenuto che la responsabilità
per tale omissione andasse ascritta al
Pirosa per il residuo 20%.
Trattasi di una valutazione di merito che
sfugge ad un sindacato di legittimità.
4.2. Né può trovare ingresso in questa
sede la censura secondo cui, trattandosi di
notte ed essendo in corso un temporale, il
conducente non poteva accorgersi se la
Leggio facesse uso costante della cintura.
Ciò, infatti, costituisce l'introduzione in
questa sede di una nuova questione (mancanza
di consapevolezza), che, non risultando nel
ricorso come in precedenza prospettata (nel
quale caso doveva essere proposta la censura
sotto il profilo della violazione dell'art.
112 c.p.c., non essendosi sul punto
pronunziata la Corte di merito), non può
essere avanzata per la prima volta in questa
sede, involgendo essa anche accertamenti di
fatto, preclusi a questa Corte.
Infatti è giurisprudenza pacifica di questa
Corte che i motivi del ricorso per
Cassazione devono investire, a pena di
inammissibilità, questioni che siano già
comprese nel tema del decidere del giudizio
di appello, non essendo prospettabili per la
prima volta in Cassazione questioni nuove o
nuovi temi di contestazione non trattati
nella fase del merito e non rilevabile di
ufficio (Cassazione 29 marzo 1996;
5106/1995; 6428/1984).
5. Con il secondo motivo di ricorso il
ricorrente lamenta il difetto di motivazione
ed errore logico giuridico della stessa su
un punto decisivo della controversia, in
relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.
Lamenta il ricorrente che, pur avendo la
sentenza di merito riconosciuto ai genitori
della Leggio la somma di lire 476.327.000
(lire 237.096.697 per spese affrontate fino
al 1993, lire 220.500.000, per spese
affrontate fino al 1996 e lire 18.730.000,
per spese all'estero), ha poi ritenuto che
detta somma andasse ridotta del 30%, dando
luogo ad una somma ancora pari a lire
476.327.000, mentre, effettuata la riduzione
del 30%, la somma finale doveva essere pari
a lire 333.428.900.
6.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia
inammissibile.
Infatti, con esso si censura un errore di
calcolo, o, se si muta prospettiva,
un'omissione materiale.
In entrambe le ipotesi è esperibile
esclusivamente il procedimento di cui agli
artt. 287 ss. c.p.c., non essendo
denunciabile con ricorso per Cassazione né
l'errore di calcolo materiale né
l'omissione materiale, che si risolva non in
un vizio decisionale del giudice, ma in una
mera "svista", rispetto a quanto
risulta deciso (cfr. Cassazione 7249/1995).
6.2. Va, infatti, osservato che la speciale
disciplina, dettata dagli artt. 287 ss.
c.p.c., per la correzione degli errori
materiali incidenti sulla sentenza, la quale
attribuisce la competenza all'emanazione del
provvedimento correttivo allo stesso giudice
che ha emesso la decisione da correggere,
mentre non è applicabile quando contro la
decisione stessa sia già stato proposto
appello dianzi al giudice del merito, in
quanto l'impugnazione assorbe anche la
correzione di errori, è invece da
osservarsi rispetto alle decisioni impugnate
con ricorso per cassazione, atteso che il
giudizio relativo a tale ultima impugnazione
è di mera legittimità e la Corte di
cassazione non può correggere errori
materiali contenuti nella sentenza del
giudice di merito, al quale va, pertanto,
rivolta l'istanza di correzione, anche dopo
la presentazione del ricorso per cassazione
(Cassazione 10289/2001; 1348/1995).
Peraltro, nella memoria, il ricorrente dà
atto di aver proposto istanza in merito alla
Corte di appello di Catania e che la stessa
è stata accolta.
7. Con il terzo motivo di ricorso il
ricorrente lamenta la violazione degli artt.
1223, 2056, 2059 c.c. ed art. 185 c.p.c., in
relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per
essere stato riconosciuto il danno morale in
favore dei genitori del soggetto leso, che,
per quanto in stato di coma dal momento
dell'incidente ancora fino alla data del
ricorso, tuttavia non era deceduto.
8. Ritiene questa Corte che il motivo sia
infondato e che lo stesso vada rigettato.
Va osservato, infatti e contrariamente a
quanto sostenuto dalla resistente, ma in
conformità a quanto statuito dalle Su di
questa Corte suprema di Cassazione (sentenza
9556/2002), che ai prossimi congiunti di
persona che abbia subito, a causa di fatto
illecito costituente reato, lesioni
personali, spetta anche il risarcimento del
danno morale, concretamente accertato in
relazione ad una particolare relazione
affettiva con la vittima, non essendo
ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in
quanto anche tale danno trova causa
immediata e diretta nel fatto dannoso.
9. Con il quarto motivo di ricorso il
ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione dell'art. 1224 c.c. e dei
principi in tema di debito di valore e di
valuta, in relazione all'art. 360, n. 3,
c.p.c..
Assume il ricorrente che erratamente la
sentenza impugnata l'ha condannato a
corrispondere gli interessi sulle somme
rivalutate, fino al passaggio in giudicato
della sentenza di appello, mentre era con la
sentenza di appello che il debito di valore
si trasformava in debito di valuta, come
tale sottoposto all'art. 1224 c.c.
10.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia
infondato e che lo stesso vada rigettato.
Premesso che la sentenza di appello ha
liquidato il danno da ritardo con il
criterio degli interessi legali, secondo i
principi fissati dalle Su di questa Corte
(sentenza 1712/1995), va osservato che detti
interessi cd. compensativi nei debiti
originariamente di valore, sono dovuti fino
al momento in cui il debito di valore si
converte in debito di valuta, e cioè fino
al momento in cui sia divenuta definitiva la
liquidazione del danno.
La liquidazione diventa definitiva solo
quando la sentenza, che l'ha effettuata, è
divenuta definitiva, per cui solo da quel
momento vi è l'assoggettamento del debito
al principio nominalistico, regolato
dall'art. 1224 c.c. (cfr. Cassazione
6231/1986).
Non è quindi la sola sentenza di appello
che rende la decisione definitiva, ma il
passaggio in giudicato di detta sentenza,
mentre fino a quel momento il debito rimane
di valore.
10.2. Va, pertanto, condiviso il principio,
secondo cui, poiché la liquidazione che
segna la conversione del debito di valore in
debito di valuta è quella operata con la
pronuncia definitiva di merito, la quale non
sempre coincide con la sentenza di appello,
nonostante le caratteristiche di tale
decisione, ove la sentenza di appello sia
cassata sul punto della rivalutazione
monetaria, non ne deriva in debito di
valuta, restando invece la relativa
determinazione rimessa alla nuova decisione
di merito, la quale deve tenere conto della
svalutazione verificatasi medio tempre sino
alla liquidazione finale, salve le somme
eventualmente già riscosse in esecuzione
spontanea o coatta della decisione di
appello poi annullata, rispetto alle quali
il riferimento va fatto al momento della
conseguita disponibilità della somma da
parte del creditore (Cassazione 1167/1984).
Correttamente, quindi, la sentenza impugnata
ha disposto la corresponsione in favore
della Leggio Carolina degli interessi
compensativi sul suo credito di valore, con
esclusione delle spese future, fino al
passaggio in giudicato della sentenza di
appello.
11. Con l'unico motivo del ricorso
incidentale, i ricorrenti Leggio Emanuele,
in proprio e nella qualità, e Campo
Giovanna lamentano la violazione e falsa
applicazione degli artt. 172 c.d.s., art.
2043 c.c., 1227 c.c., 2697 c.c. e 112 c.p.c.,
in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.
nonché il vizio motivazionale su punti
decisivi della controversia, a norma
dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Lamentano i ricorrenti, anzitutto, che la
mancata adozione della cintura di sicurezza
non ha alcun nesso di causalità con
l'incidente stradale, il quale dipendeva
solo dalla violazione delle norme stradali
da parte del conducente; che in ogni caso
mancava la prova che al momento
dell'incidente la Leggio Carolina non avesse
allacciata la cintura; che, in tal senso, la
consulenza tecnica d'ufficio non può
costituire la prova che la trasportata non
avesse la cintura al momento dell'incidente,
poiché le uniche prove possibili erano
costituite da testimonianze, documenti o
confessione; che quindi la disposta
consulenza tecnica era inammissibile.
12.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia
infondato.
Anzitutto va osservato che il giudice di
appello, come era suo dovere, ha accertato
quali fossero le cause che avevano prodotto
il danno alla persona subito dalla Leggio.
Ha individuato queste cause nell'incidente
stradale ed inoltre nella mancata adozione
delle cinture.
Questa omissione, in parte (30%) imputabile
alla Leggio come sopra detto, ha concorso
nella misura del 50% alla produzione del
danno fisico della Leggio e di tutti gli
altri danni subiti dalla stessa e dai propri
genitori.
Il giudice di merito, sulla base della
consulenza tecnica d'ufficio, ha infatti
accertato che se detta cintura fosse stata
"allacciata" non si sarebbe
verificata l'espulsione dall'auto della
Leggio e non si sarebbero verificate le
gravi lesioni al capo della stessa, che
sbatté sull'asfalto.
12.2. Quanto alla censura, secondo cui non
era stata fornita la prova, che al momento
dell'incidente la Leggio non aveva azionato
la cintura di sicurezza, in quanto detta
prova poteva essere fornita solo con
testimoni, documenti o confessioni, e non
con consulenza tecnica, anche essa è
infondata.
Va, anzitutto, osservato che la consulenza
tecnica non è soltanto strumento di
valutazione tecnica, ma anche di
accertamento e di ricostruzione dei fatti
storici prospettati dalle parti, senza
peraltro costituire un mezzo sostitutivo
dell'onus probandi gravante su di esse (cfr.
Cassazione 3734/1983; 8256/1987).
12.3. Nella fattispecie, in ogni caso, la
ricostruzione dell'incidente, per la parte
che riguardava la cintura di sicurezza, è
stata effettuata dal consulente tecnico
sulla base del dato incontestato tra le
parti che la Leggio era stata sbalzata - a
seguito dell'urto contro il muro dell'auto -
fuori dell'abitacolo e ad alcuni metri di
distanza dall'auto stessa, battendo il capo
contro l'asfalto.
Sulla base di questo dato storico certo, che
è pacifico tra le parti, il consulente ha
effettuato la valutazione tecnica che non
era allacciata la cintura ed ha quindi
accertato quale fosse stata l'incidenza
eziologica della mancanza della cintura
nella produzione dell'evento dannoso.
Il giudice ha ritenuto di dover condividere
detta conclusione del c.t.u. Peraltro i
ricorrenti incidentali non danno alcuna
altra spiegazione al fatto che la
trasportata fosse stata sbalzata fuori dalla
vettura, fatto certo ed incompatibile con
l'ipotesi che la cintura fosse allacciata.
La ricostruzione di un incidente stradale,
attenendo ad un accertamento fattuale,
rientra nei poteri del giudice di merito e
non è censurabile in sede di legittimità,
se non per vizio motivazionale, che nella
specie non si ravvisa, avendo il giudicante
ritenuto che la Leggio non avesse la cintura
sulla base delle risultanze della consulenza
tecnica d'ufficio.
13. In definitiva i ricorsi vanno rigettati.
Esistono giusti motivi per compensare tra le
parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li
rigetta. Compensa tra le parti le spese del
giudizio di cassazione.