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Responsabilità
da sinistri stradali - Colpa - Presunzione
di colpa - Nesso di casualità con l'evento
Cassazione Penale Sez IV n° 3094 del
11 marzo 1998
In tema di delitti colposi in generale e
di incidenti stradali in particolare,
l'accertata sussistenza di condotta
antigiuridica per violazione di norme
specifiche di Legge o di precetti generali
di comune prudenza, non fa presumere
rapporto di casualità materiale tra la
condotta e l'evento: tale rapporto deve
essere oggetto di indagine e risultare dalla
sentenza con motivazione adeguata.
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Lo
spegnimento della pubblica
illuminazione
Cassazione
Penale, sez. IV, 9 giugno 1982, n.
720.
Non
può costituire caso fortuito
l'improvviso spegnimento della
illuminazione pubblica che si sia
verificato mentre il conducente
impegna
una curva tenendo una velocità che
non consenta l'arresto immediato del
veicolo da lui condotto.
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Un
veicolo che proceda senza le luci di
posizione o di altri prescritti
dispositivi di illuminazione
efficienti
Cassazione
Penale, sez. IV, 26 febbraio 1982, n.
1944.
Il
fatto che un automobilista possa
imbattersi in orario notturno o in
altri casi di scarsa visibilità in un
veicolo con i dispositivi di
illuminazione non efficienti deve
ritenersi, secondo la comune
esperienza, un fatto prevedibile e
anche probabile, legato a cause di
vario genere.
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Lo
slittamento del piede dal pedale del
freno
Cassazione
Penale, sez. IV, 24 maggio 1978, n.
6401.
Lo
slittamento del piede dal pedale del
freno non costituisce caso fortuito,
ma imperizia del conducente e quindi
trattasi di condotta sicuramente
colposa.
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L'afflosciamento
progressivo di un pneumatico
Cassazione
Penale, sez. IV, 7 giugno 1983, 5473.
Qualora
un improvvisa foratura causi
l'improvviso afflosciamento di uno
pneumatico e a causa di questo si
verifichi un sinistro con
lesioni
alle persone, costituisce la
scriminante di cui all'art. 45 CP per
essere il fatto dovuto al caso
fortuito.
Oggi,
essendo le strade asfaltate e
mantenute quasi sempre in buono stato
di conservazione, l'ipotesi di trovare
oggetti taglienti che possano
lesionare i pneumatici, riveste
carattere di astratta prevedibilità.
Cassazione
Penale, sez. IV, 25 maggio 1983, 4766.
Non
costituisce invece caso fortuito
l'afflosciamento di un pneumatico
dovuto all'usura o ad altre fattori
tecnici, e ancor di più se il
conducente
abbia notato la fase iniziale dello
sgonfiamento.
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Il
colpo di sonno non legato a cause
patologiche- colpo di sonno del
conducente
Cassazione
Penale, sez. IV, 20 febbraio 1985, n.
1729.
In
caso di sinistro dovuto ad un colpo di
sonno del conducente, in assenza di
una prova riguardo alla natura
patologica del colpo di
sonno,
non può essere ritenuto caso
fortuito.
Cassazione
Penale, sez. IV, 19 settembre 1980, n.
9658.
Il
colpo di sonno che non sia dovuto a
malore o a fattori patologici non può
configurare il caso fortuito, perché
è fatto noto che questo sia preceduto
da chiari sintomi, che devono altresì
indurre il conducente a fermarsi e a
riprendere la marcia solo quando sia
in grado di farlo.
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Lo
stato della strada, tranne nei casi in
cui ricorra l'ipotesi dell'insidia o
del trabocchetto
Cassazione
Penale, sez. IV, 23 febbraio 1988, n.
2546.
Se
lo stato di dissesto della strada è
percepibile con sufficiente anticipo e
quindi non costituisce insidia o
trabocchetto, pur potendo essere causa
del sinistro, non esclude la
responsabilità del conducente non
rientrando nel caso fortuito
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Guasti
al veicolo dovuti a negligenza
Cassazione
Penale, sez. IV, 15 giugno 1981, n.
5866.
Il
conducente ha sempre l'obbligo di
verificare il corretto funzionamento e
l'efficienza del veicolo, tanto è che
la responsabilità del
conducente
è esclusa solamente quando il guato
sia stato causato da fattori
imprevedibili, non dovuti alla
mancanza di manutenzione
e
di controllo sul mezzo.
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Imprudenza
o negligenza altrui
Cassazione
pen,. sez. IV, 17 aprile 1981, n.
3462.
Durante
la guida di un veicolo deve essere
sempre usata quella cautela idonea a
fronteggiare le prevedibili
irregolarità di comportamento
altrui.
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Presenza
di ostacoli a meno che questi non
appaiano in maniera talmente
imprevedibile da rendere impossibile
qualsiasi manovra di emergenza
Cassazione
Penale, sez. IV, 1° aprile 1982 n.
3506.
Il
conducente non può fare assoluto
affidamento sul proprio diritto di
precedenza, ma deve pur sempre usare
ogni cautela e diligenza al fine di
prevenire l'imperizia, la negligenza o
l'illecito comportamento degli altri
utenti della strada, la cui evenienza
non può essere esclusa a priori .
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Abbagliamento
causato da raggi solari o dai fari di
altri veicoli o anche da riflessi
sull'asfalto
Cassazione
Penale, sez. IV, 10 luglio 1980, n.
8796.
L'abbagliamento
causato dalla luce dei fari di veicolo
che procede in senso inverso di marcia
non costituisce caso fortuito poiché
colui che si trovi abbagliato deve di
ridurre la velocità o addirittura di
fermarsi.
Cassazione
Penale, sez. IV, 13 luglio 1989, n.
10337.
L'abbagliamento
da raggi solari non costituisce caso
fortuito poiché in tale situazione il
conducente è tenuto a ridurre la
velocità ed anche a interrompere la
marcia sino a che il fenomeno non è
cessato.
Cassazione
Penale, sez. IV, 7 febbraio 1968.
Non
costituisce caso fortuito
l'abbagliamento dovuto al del riflesso
delle luci dell'illuminazione pubblica
sull'asfalto bagnato.
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Caduta
di un fulmine e relativo abbagliamento
durante un temporale
Cassazione
Penale, sez. IV, 17 dicembre 1982, n.
11997.
La
caduta di un fulmine durante un
temporale è fatto prevedibile e
pertanto non costituisce caso
fortuito.
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Sul
caso fortuito
Cassazione
Penale, sez. IV, 25 settembre 1979, n.
7636
(udienza 9
aprile 1979, n. 801), Polito, in Arch.
giur. circ. 1980, 38 e
Riv.
Penale 1980, 41.
Il
caso fortuito costituisce un quid
imponderabile, imprevisto ed
imprevedibile che s'inserisce
d'improvviso nell'azione del soggetto
soverchiando
ogni possibilità di resistenza o di
contrasto così da rendere fatale il
compiersi dell'evento cui l'agente
viene a dare, quindi, un contributo
causale meramente fisico.
Cassazione
Penale, sez. IV, 22 ottobre 1986, n.
10314.
Il
caso fortuito è fatto imprevisto ed
imprevedibile il quale, inserendosi
nell'attività del soggetto come vis
cui resisti non potest, non può,
nemmeno a titoloi colpa, farsi
risalire alla volontà dell'agente,
quindi non può essere invocato quando
l'agente stesso si sia posto in
condizioni di illegittimità,
mantenendo una condotta non consona
alle norme di legge o ai principi di
comune prudenza.
È
quindi evidente che pochi sono i casi
d'imprevedibilità del pericolo ,
rientrando nella casistica della
circolazione sia la negligenza altrui
sia gli eventi atmosferici o fisici
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