Home

 

 

 

 

A cura di Giuseppe Carmagnini

 

  Rilascio di copia di atti riguardanti un sinistro con feriti.

  Sinistro con feriti di un ciclomotore, con conducente minorenne e senza casco, contro un pedone.

  Ciclista era in stato di ebbrezza.

  Verbale di contravvenzione redatto d'ufficio in seguito a sinistro stradale.

  Accertamento etilometrico e prelievo ematico.

  Obbligo di attività di rilievo di sinistro per gli organi di polizia stradale nel caso di danni lievi alle cose.

  Segni per terra per la posizione di un veicolo fatti da un privato persona estraneo all'incidente.

  Obbligo dei rilievi.

  L'imprevedibilità oggettiva.

  Perdita di controllo del veicolo in seguito a malore (accertato e diagnosticato da referto di pronto soccorso).

  Attraversamento fuori dalle strisce pedonali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domanda

Entro quanti giorni si devono rilasciare gli atti, redatti dagli agenti operanti riguardo ad un sinistro con feriti lievi, alle parti coinvolte che ne abbiano fatto richiesta ?
E nel caso si trattasse di un sinistro con feriti con prognosi riservata ?

 

Risposta
I termini per rilasciare gli atti completi del sinistro con feriti, a prescindere dall’entità delle lesioni, sono quelli per la presentazione della querela e cioè 90 giorni, con qualche precisazione in merito.

 

La prima riguarda le indicazioni delle procure locali, che, nel mio caso, ad esempio, dispongono un termine di 120 giorni e, nel caso della prognosi riservata, ovviamente, dal momento dello scioglimento della stessa (ma forse sarebbe più corretto dire dal momento in cui il soggetto acquisisce nuovamente la facoltà di decidere autonomamente).

 

La seconda in merito alla possibilità che vi sia una rinuncia a proporre la querela da parte dei legittimati attivi e che, a seguito di questa, la procura dia indicazione che è possibile rilasciare gli atti.


Ovviamente possono essere rilasciate le informazioni che non interessano direttamente l’indagine e che permettono di attivare le procedure risarcitorie (dati dei coinvolti, dei veicoli, estremi della copertura assicurativa, etc.).
Quindi, concludendo, è necessario che ogni comando si attivi per avere indicazioni, possibilmente per scritto, dalla procura competente per territorio, come anche dalle prefetture per ciò che riguarda gli altri aspetti legati alla trasmissione degli atti relativi ad incidenti con feriti.

torna su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domanda

Vorrei sapere l'intera procedura da seguire nel caso di un sinistro con feriti causato in un rettilineo da un ciclomotore, con conducente minorenne e senza casco, contro un pedone ( trasportato in ospedale) che attraversa la strada senza fare uso del passaggio pedonale che si trova a circa 20 m di distanza .

 

 

 

 

Risposta
La necessaria premessa alla risposta è che le indicazioni che si possono fornire sulla base degli elementi riportati sono necessariamente generiche; si dovrebbero esaminare più approfonditamente tutte le circostanze accertate direttamente sul posto, quali le eventuali tracce sull’asfalto, i danni sul veicolo ed il referto del pedone, le testimonianze e le dichiarazioni dei coinvolti etc.
Comunque è possibile fare qualche considerazione sulla ricostruzione dinamica del sinistro, che andrà riportata accuratamente nel rapporto del sinistro stradale, corredato di schizzo planimetrico, reperto fotografico (se possibile), testimonianze e dichiarazioni, descrizione dello stato dei luoghi, etc..., se è questo che Lei intendeva.
Si deve valutare se l’urto è avvenuto nella mezzeria opposta rispetto al lato da cui è iniziato l’attraversamento del pedone, ovvero, se il pedone sia stato investito appena sceso dal marciapiede, stimando approssimativamente il momento in cui il pedone ha iniziato ad attraversare per determinare l’avvistabilità dello stesso da parte del conducente del ciclomotore in relazione alla sua possibilità di reagire alla presenza di un soggetto sulla carreggiata.
Si dovrà quindi tenere conto della distanza percorsa dal pedone dal momento in cui è sceso sulla carreggiata a quello in cui è stato investito.   

Saranno circostanze da appurare: 

  • la velocità del ciclomotore, sulla base dei segni sulla carreggiata; 

  • se il pedone stesse correndo o attraversasse normalmente; 

  • se il sinistro è avvenuto in orario notturno, in condizioni di buona visibilità (scarsa illuminazione, pioggia intensa, etc ...); 

  • sarà necessario stabilire se il ciclomotore fosse alterato ( in caso positivo l’alterazione potrebbe comunque non avere un nesso eziologico con il sinistro, qualora si rilevi che il veicolo stesse procedendo ad una velocità moderata e presumibilmente inferiore ai 45 km/ h; si procederà comunque ai sensi dell’articolo 97 e con le eventuali sanzioni di cui all’articolo 116 e 115 ).

  • Sempre nel caso in cui il sinistro fosse avvenuto in orario notturno (ma adesso anche in qualsiasi condizione di marcia, se il sinistro è avvenuto dopo l’entrata in vigore del DL 121/02) o in condizioni di scarsa visibilità, si deve accertare il funzionamento dei dispositivi di illuminazione del ciclomotore e se questi fossero stati azionati.

Un altro elemento di cui tenere di conto di cui non si fa menzione nel quesito, è l’età del pedone: questo perché in presenza di bambini o anche di anziani sulla carreggiata o nelle immediate adiacenze di questa, i conducenti devono moderare ulteriormente la velocità, mantenendo un’attenzione superiore a quella normalmente richiesta, nella previsione di comportamenti diversi da quelli degli altri utenti della strada.
Queste considerazioni preliminari valgono per l’applicazione, qualora se ne riscontrino gli estremi, dell’articolo 141 comma 4, ovvero comma 1 , 2 o 3 a seconda delle fattispecie riscontrate. 

Certo è che trattandosi di strada rettilinea, il conducente del ciclomotore avrebbe dovuto avvistare con sufficiente anticipo il pedone, salvo non possa poi dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’urto, cosa che però risulta difficile, anche alla luce del costante indirizzo giurisprudenziale che pone in primo piano la tutela della sicurezza della circolazione, che deve essere perseguita con una condotta estremamente prudente, tale da ovviare anche alle negligenze altrui.
Resta ferma l'applicazione della sanzione per la violazione dell'articolo 171 a carico del conducente del ciclomotore, con il relativo fermo del veicolo per trenta giorni

I verbali, trattandosi di minore, andranno contestati con notifica anche al genitore o esercente la patria potestà, quale responsabile in vece del figlio e non solo, eventualmente, come responsabile in solido ( qualità che probabilmente il genitore avrà ugualmente come intestatario del contrassegno del ciclomotore ).

 

 

torna su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domanda

Effettuati i rilievi di un sinistro stradale avvenuto tra un autoveicolo ed un velocipede, emerge in maniera certa che il ciclista era in stato di ebbrezza. Si deve applicare l’articolo 186, ed in caso positivo, se patentato, deve essere sospesa la patente del ciclista?

 

 

 

Risposta
L’articolo 186 punisce la guida in stato di ebbrezza; il concetto di guida riguarda tutti i veicoli, compreso quindi i velocipedi, i veicoli a braccia ed i veicoli a trazione animale (il 184 parla infatti di guida dei veicoli a trazione animale), oltre, ovviamente, i veicoli a motore.
Resta esclusa quindi la circolazione con gli animali, che, giusta lettura dell’articolo 115, si definisce “conduzione”. Restano ovviamente esclusi dai veicoli, i rimorchi, che non possono essere guidati autonomamente, ma, semmai, spostati a spinta, non avendo organi direzionali propri. 

Quindi, assunto che il ciclista guida la bicicletta, a meno che la conduca a mano e allora sia assimilato al pedone, come stabilito dall’articolo 182, comma 4 , se si trova in stato di ebbrezza, è sottoposto ai rigori dell’articolo 186.
Non può però essere sospesa la patente del ciclista in stato di ebbrezza, in quanto il provvedimento accessorio è previsto solo nei casi di guida di veicoli che necessitino del titolo abilitativo. 

In tal senso “ Nei confronti di colui che guida in stato di ebbrezza una bicicletta, veicolo per la guida del quale non è prevista la patente, non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione del titolo, che presuppone un abuso dell'autorizzazione amministrativa”. Cass. pen., sez. IV, 9 luglio 1997, n. 2021.

Per quanto concerne poi la possibilità di proporre il ciclista che sia titolare di patente per la revisione della stessa, ai sensi dell'art. 128 CdS, poiché si ravvisa la probabilità che siano venuti meno quei requisiti psico-fisici di cui all'art. 119 del CdS e 319 e sgg. del regolamento di attuazione, stesso codice, necessari per il rilascio del permesso di guida, si ritiene possibile procedere alla segnalazione al DTT per i provvedimenti del caso. Si ricorda che sia il codice della strada (appendice II lett f) che il DM 8 agosto 1994 (all. III punto 14 e 14.1), pongono tra i requisiti minimi per il rilascio della certificazione di idoneità alla guida quello di non essere in stato di dipendenza da alcol o comunque di sostanze in grado di compromettere l'idoneità alla guida senza pericoli. 

Dello stesso avviso è il DM che costituisce recepimento della normativa CEE 91/439 dove, al punto sopra citato avverte che " il consumo di alcol costituisce pericolo importante per la sicurezza stradale. tenuto conto della gravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico" .

Ed al punto successivo precisa che : “la patente non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente che si trovi in situazione di dipendenza nei confronti dell'alcol o che non possa dissociare la guida dal consumo dell'alcol".
Quindi è possibile segnalare il caso al DTT anche per la guida in stato di ebbrezza riscontrata nei confronti di un ciclista che sia anche titolare di patente, così come è possibile sempre effettuare la segnalazione per un patentato, nei confronti del quale, per qualsiasi motivo, siano emersi dubbi sul fatto che conservi i requisiti richiesti per il possesso della patente, sia psicofisici che tecnici.

 

torna su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domanda

Nel caso di un  verbale di contravvenzione redatto d'ufficio in seguito a sinistro stradale che lo stesso viene redatto d'ufficio dopo qualche giorno,dato che per vari motivi non si è potuto procedere alla contestazione immediata (es. trasgressore trasportato in ospedale), quale data relativa all'infrazione va indicata nel corpo del verbale? 

Se vanno  inserite entrambe con le dovute annotazioni quale è la stesura corretta ?

 

Risposta
Con la premessa che la violazione, quando possibile, deve essere immediatamente contestata, nel caso prospettato appare più che giustificata la procedura della notifica successiva del verbale, così detta “contestazione differita”. 

Il caso della persona trasportata all’ospedale è, tra l’altro, un caso sicuramente oggettivo, materiale, assimilabile all’assenza del trasgressore prevista ex lege dall’articolo 384 del regolamento, per cui poco ci preoccupa; di maggiore difficoltà sono invece i casi legati alla necessità di ricostruire la dinamica del sinistro a posteriori, valutando tutte le circostanze e necessitando di tempi di indagine lunghi, tali da non permettere la immediata contestazione.
Tuttavia, non essendo il quesito legato al valore dell’accertamento ”a posteriori”, tralascerò questo aspetto, con una sola precisazione e cioè, che tale tipo di procedura, che si basa su valutazioni degli accertatori, è perfettamente legittima, anche se necessita di particolare rigore investigativo e di un’accurata descrizione degli elementi di fatto e di diritto, dato che in sede di eventuale ricorso amministrativo, il verbale così formato, rivestirà carattere di atto pubblico solo nelle parti in cui attesti le operazioni svolte dal pubblico ufficiale, o le dichiarazioni da egli ricevute (non il loro contenuto), ovvero i fatti di cui egli è stato testimone.                                                                                                                                                   

Questo significa che il verbale potrà essere annullato senza necessità di querela di falso, ma solamente per un diverso convincimento, congruamente motivato, del giudicante.
Venendo al quesito, la data da indicare, qualora il motivo di non immediata contestazione sia legato alla sola assenza del trasgressore perché ricoverato all’ospedale a seguito dei traumi riportati nel sinistro, sarà quella del sinistro stesso, se l’accertamento della violazione è stato contestuale ai rilievi.
Se invece l’accertamento è stato successivo e la violazione quindi non è stata contestata immediatamente, pur in presenza del trasgressore, sarà opportuno compilare il verbale, in linea di massima, con la seguente dicitura :

" il giorno (data del termine delle indagini e dell’accertamento), presso il comando di…….. abbiamo accertato che, il giorno (data del sinistro), in (luogo del sinistro) il veicolo xxxxxxx condotto dal sig xxxxxxxxx transitava ad una velocità non commisurata allo stato dei luoghi, in quanto, in orario notturno, durante un’intensa precipitazione, pur essendo in una zona ad alta densità abitativa ed in presenza di alcuni pedoni che si accingevano ad attraversare la carreggiata, nel tentativo di arrestare il veicolo, produceva una frenata radente, ben marcata, di metri 23,50.   A seguito dell’urto proiettava uno dei pedoni a metri 13 dal punto di impatto, procurandogli gravi ferite. L’accertamento della violazione avveniva al termine dell’attività di indagine ed è conseguente alla ricostruzione della dinamica del sinistro, per cui non è stata possibile la contestazione immediata.

torna su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso operativo: alle ore 16.00, a seguito di un incidente stradale, rilevavo che uno dei conducenti guidava in stato di ebbrezza.
Lo stesso non riusciva (o faceva finta di non riuscire) a soffiare nell’etilometro… Gli faccio pertanto il sintomatico dicendogli che se voleva dimostrare il contrario, aveva comunque la facoltà di andare a farsi fare un prelievo ematico.
Il giorno dopo il trasgressore si presentava nei nostri Uffici con certificazione medica delle ore 17.30 del giorno prima, nella quale si attestava che la concentrazione alcolemica nel sangue era di 0.40 g/l.
Mi  chiedevo quindi se esistono studi in materia sul decadimento della concentrazione dell’alcool nel sangue al passare del tempo.
Sarà possibile presupporre, sulla base di studi medici, quanto era la concentrazione dell’alcool nel sangue al momento del sinistro?

 

 

 

 

Risposta

Bene il sintomatico, corroborato proprio dal fatto che non riusciva a soffiare..... a meno che non sia un soggetto asmatico, con l'enfisema, etc : non mi risulta che un soggetto normale possa avere tale difficoltà dato che deve solo soffiare e non gonfiare un pallone da basket. 

La giurisprudenza ha trattato proprio il problema della difficoltà di soffiare nell'etilometro quale uno dei sintomi per stabilire lo stato di ebbrezza, altrimenti si deve ritenere questo come un rifiuto di sottoporsi all'etilometro, che, come ben sai concorre con lo stato di ebbrezza (sintomatico).... 

Il fatto dell'assorbimento dell'alcol nel tempo è molto soggettivo e comunque non spetta a noi stabilire se sulla base di un prelievo successivo il soggetto fosse stato in stato di ebbrezza; inoltre, che io sappia, un rilievo successivo può evidenziare un tasso inferiore, ma anche superiore a secondo della fase in cui si trova il soggetto. 

Il picco ematico viene raggiunto da meno di 1 a 6 ore circa, a seconda che il contenuto alcoolico sia associato o meno a cibo e a seconda della gradazione alcoolica (di norma 2 ore); la concentrazione subisce una riduzione al 50 % in 2-10 ore; ciò dipende dal fatto che l’eliminazione, che avviene attraverso l’apparato renale e respiratorio, è molto bassa. 

Per questa ragione si può calcolare il contenuto alcoolico di un individuo o direttamente con un esame del sangue (alcoolemia) o dall’esame delle urine (escrezione urinaria) o dalla misurazione dell’area alveolare espirata attraverso l’esame con l’etilometro. 

Questo dato fornito dall'accertamento etilometrico risulta, ai fini di un controllo delle conseguenze dell’abuso di alcool, più preciso, in quanto rileva il tasso alcoolico arterioso, cioè della porzione sanguigna che veicola il “farmaco” al tessuto cerebrale e non di quella venosa (prelievo normale) dove già è avvenuto in parte lo scambio a livello tessutale.

La possibilità di misurare il tasso alcoolico ci ha fornito anche i mezzi per studiare l’evoluzione del valore ematico dell’alcool, per rapportarlo con gli effetti esteriori. Il tasso alcolemico dopo aver raggiunto il massimo livello ematico, scende secondo una curva che si avvicina asintoticamente allo zero.
Il tempo per raggiungere il picco si riduce a ¼ circa a stomaco vuoto.
Alcuni autori hanno estrapolato un metodo (di utilità medico-legale) che permette loro di risalire a valutazioni di tassi alcoolemici corrispondenti a tempi anteriori a quello in cui si è effettuato il prelievo e quindi calcolare la quantità totale di alcool ingerita da un individuo. 

Tuttavia fattori, come variazioni tra individuo e individuo, e nello stesso individuo in circostanze diverse, e la non linearità per dosi elevate di alcoolemia, possono infirmare tali valutazioni.
Importante è considerare che il meccanismo principale di eliminazione dell’alcool consiste nella sua ossidazione che avviene per via enzimatica nel fegato; questa subisce rilevanti variazioni interspecifiche ed anche inter e intra-individuali.
Finché l’assorbimento non è completo il tasso alcoolemico continua a crescere, mentre la sua escrezione può variare tra i 90 e i 180 mg per Kg di peso corporeo per ora. Normalmente tale velocità diminuisce a digiuno, cioè nella condizione di miglior e più rapido assorbimento; ecco perché le conseguenze più evidenti si presentano nell’individuo che ha abusato di alcool lontano dai pasti.
Nei bevitori abituali si ha, di norma, un accelerato processo di metabolizzazione indotto dal frequente uso, finché l’organismo non risulta danneggiato negli apparati destinati a questo compito. Gli individui che presentano, per vari motivi alterata funzionalità epatica (epatiti, cirrosi, ecc.) hanno manifestazioni più evidenti, a parità di contenuto ingerito, rispetto all’individuo sano. 
Quindi noi attiviamo la procedura davanti al GDP per il 186 se siamo convinti del sintomatico e poi il soggetto produrrà la sua difesa.... sicuramente o quasi il gdp predisporrà una CTU medica e poi vedremo.

 

torna su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domanda

 

 

L’attività del rilievo di un sinistro stradale è sempre obbligatoria per gli organi di polizia stradale, anche nel caso di lievissimi danni alle cose?

Il C.d.S. mi è sembrato piuttosto chiaro, cita incidenti stradali senza fare considerazioni tra i casi con feriti e senza...
Ora vorrei chiedervi aiuto chiedendovi se la mia certezza di commettere una omissione di atti di ufficio non rilevando un sinistro banale è fondata o mi sono sbagliato e se avete sentito di comandi che emanano procedure particolari (tipo far firmare liberatorie ai cittadini) per tutelarsi nel caso si reputi il sinistro "degno" di intervento.

 

 

 

Risposta

Questa attività è una delle molte previste dall’articolo 11 del codice della strada, esattamente alla lettera b) del primo comma. Per l’individuazione degli organi di polizia stradale che possono e soprattutto devono effettuare “la rilevazione degli incidenti stradali” si fa riferimento al successivo articolo 12 e, precisamente, ai commi 1 e 2.


Quindi, sono incaricati di questo servizio di polizia stradale :

 

a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'àmbito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale.



Ed anche:
gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

 

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria :
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.


2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

Altro aspetto fondamentale da precisare è , quindi, se vi sia sempre e comunque l’obbligo di intervento per i rilievi di un sinistro stradale, anche nei casi di eventi che abbiano provocato danni lievissimi alle sole cose. 

Per rispondere con un’adeguata motivazione è necessario far riferimento anche al vecchio codice del 59, laddove l’articolo 136 trattava del compito di “ rilevazioni tecniche relative agli incidenti stradali ai fini giudiziari ”, dando adito a qualche perplessità per quel riferimento ai fini giudiziari. 

 

Sicuramente c’è da dire che qualsiasi sinistro, seppure con lievissimi danni alle cose, potrebbe avere un risvolto giudiziario, anche solo ai fini del risarcimento del danno, ma comunque, nella nuova formulazione del codice del 92 è stato tolto anche questo riferimento, facendo chiaramente intendere che il rilievo del sinistro è uno dei compiti istituzionali degli organi di polizia stradale e, come tale, rilevante ai fini della determinazione del reato di cui all’articolo 328 del Codice penale, nei casi di indebito rifiuto, omissione o ritardo da parte del pubblico ufficiale di un atto del suo ufficio. 

Qualcuno potrebbe osservare che il rilevo dei sinistri è un “servizio” di polizia stradale e, secondo questa definizione, attivabile solo su richiesta dei coinvolti, salvo l’accertamento di reati perseguibili di ufficio. 

In tal senso si potrebbe argomentare che, se l’intervento non viene richiesto e si ha incidentalmente notizia di un sinistro, la polizia stradale non è tenuta ad intervenire. 

La tesi non è troppo convincente, laddove si tenga conto che anche l’accertamento delle violazioni fa parte dei servizi di polizia stradale e per questo non la si può certo ritenere attività discrezionale. 

Quindi, concludendo su questo aspetto, pare dover dire che quando la polizia stradale viene a conoscenza di un sinistro avvenuto nell’ambito di applicazione del codice della strada, è tenuta comunque ad intervenire, a prescindere dalla richiesta dei coinvolti.
Inoltre, l’intervento della polizia stradale ha anche lo scopo di valutare l’efficienza dei veicoli, lo stato psicofisico dei conducenti, la regolarità dei documenti, se siano stati tenuti comportamenti tali da richiedere la revisione della patente, se sia stata danneggiata la proprietà pubblica etc.

 

 

torna su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domanda

 

 

Giunti sul luogo di un sinistro stradale, osservo che una persona sta facendo i segni per terra per segnare la posizione di un veicolo.
Il tempo di parcheggiare ed il suddetto veicolo viene spostato al fine di ripristinare la circolazione, in quel frangente intensa.
Secondo il vostro parere sono da ritenersi "attendibili" i segni fatti da un privato (estraneo all'incidente) o devono obbligatoriamente essere fatti da un Agente per avere una valenza ?

 

 

 

 

Risposta

Dato che hai visto la realizzazione dei segni sarai in grado di avvallarne la correttezza e darai atto a verbale di tale circostanza, dato il verbale del P.U. ex art 2700 (anche quello di descrizione del sinistro) fa fede sia delle operazioni direttamente svolte dal P.U., sia di quelle a cui ha assistito. 

Direi che mi pare lodevole l'iniziativa del cittadino che ha operato ai sensi del 189, soprattutto se si tratta di incidente con soli danni alle cose...... diversamente, se non vi fosse stata la tua presenza avresti dovuto lo stesso rilevare i segni e tutti gli elementi possibili, dando atto a verbale delle circostanze in cui sono stati realizzati, senza poterne tenere conto se non a convalida di eventuali tuoi accertamenti oggettivi e/o induttivi.....

 

 

torna su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domanda

 

 

 

1) Incidente stradale senza feriti con danni ai mezzi di poca entità: esiste l'obbligo dei rilievi oppure è sufficiente la sola compilazione dettagliata del rapporto del sinistro?

2) Incidente stradale con i mezzi spostati al momento del nostro intervento: esiste l'obbligo dei rilievi di quanto troviamo (alterato)?

3) Intervento su strada extraurbana (Strada statale o provinciale) il cui ente proprietario non è il Comune, che ricade nel territorio del Comune stesso, è di nostra competenza oppure come priorità deve intervenire la Polstrada e la Polizia provinciale?

 

 

 

Risposta

Comincio dal fondo...

la competenza della PM non è limitata dalla proprietà della strada ma solo dal confine del comune.... recente giurisprudenza, se mai ce ne fosse stato bisogno, lo conferma.

L'obbligo di intervento sussiste sempre ed in ogni caso, soprattutto se richiesto, a prescindere dal fatto che i danni siano lievi o che i mezzi siano stati spostati. Ovviamente verrà rilevato ciò che è possibile rilevare, dai segni sulla carreggiata, ai danni, alle dichiarazioni dei testimoni e dei coinvolti etc. etc. .. il tutto formerà il rapporto del sinistro. Dimenticavo... fondamentale anche il controllo dell'efficienza dei veicoli e dei documenti.

 

torna su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domanda

 

 

Esiste l'imprevedibilità oggettiva sul tema della precedenza, o meglio, del dare la precedenza ? 

Mi riferisco al caso in cui debbo dare la precedenza e ho un intervallo spazio-temporale oggettivamente limitato, per cui il parametro velocità gioca un ruolo determinante per la dinamica dell'evento.

Io posso prevedere o prefigurarmi tutti i casi citati, ma non posso prevedere/prefigurarmi quello che è al di fuori dei parametri di riferimento umani, ivi compreso il fatto che possa sopraggiungere qualcuno a velocità superiore al consentito.

 

 

 

Risposta

Bene.. quindi prendiamo la strada della valutazione delle cause di esclusione della responsabilità, assumendosi la parte che compete al terzo chiamato a giudicare in caso di eventuale ricorso. 

Il dato oggettivo è che c'è stata una violazione che rimane tale anche qualora vi sia una delle cause di esclusione della responsabilità; rimane il fatto illecito e viene meno la causa di punibilità. 

Non parliamo solo di sinistri e solo della condotta di controparte, ma tra le cause di esclusione vi è anche la causa di forza maggiore, il compimento di un dovere, la carenza dell'elemento soggettivo, il caso fortuito.... quindi se arriva tizio dopo che ha lasciato l'auto in divieto e ci dice che è stato costretto per prestare soccorso, allora noi valuteremo il motivo e potremo non procedere o addirittura archiviare... 

Allo stesso modo se tizio viene fermato con il telelaser perché si stava recando d'urgenza all'ospedale per aver ricevuto la notizia del ricovero del nonno, non si procederà anche se magari ha messo in pericolo la vita degli altri..... In questo caso direi di lasciare il giudizio delle cause di esclusione all'autorità all'uopo preposta e di limitarsi a constatare l'esistenza della violazione, che, ripeto, rimane tale, mentre può essere esclusa la responsabilità per uno dei motivi previsti dagli artt. 3 e 4 della 689... 

Ricordiamo che la stessa Cassazione ha giudicato negativamente in più di una occasione il sindacato di merito dei giudici, anche togati.... 

Ripeto che l'esclusione deve essere totale... 1% di responsabilità civile equivale al 100% di responsabilità nella violazione eventualmente accertata.

 

 

torna su

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domanda

Sono a richiedere una cortese risposta al quesito riguardante un caso di infortunistica stradale:
Incidente stradale con feriti causato dal conducente di un veicolo A il quale, in seguito a malore (accertato e diagnosticato da referto di pronto soccorso) perde il controllo del veicolo, invade la semicarreggiata di pertinenza di un veicolo B circolante con direzione opposta rispetto alla sua e lo urta provocando danni ed eventuali feriti.
Mi domando se,in base a quanto descritto nel referto medico, è corretto omettere la contestazione della violazione al C.D.S (facendo comunque rilevare in sede di relazione del sinistro, la responsabilità del conducente del veicolo A in merito al sinistro) oppure se è maggiormente corretto contestare l'effettiva ed avvenuta infrazione, rimandando l'eventuale annullamento del Verbale all'autorità competente mediante regolare procedura di ricorso.
Ringrazio per le delucidazioni e faccio presente che il caso potrebbe riferirsi anche ad un solo conducente che, sempre in seguito a malore, perde il controllo del veicolo e fuoriesce dalla sede stradale senza coinvolgimento di altri utenti della strada.

 

 

 

 

Il quesito affronta quella che sicuramente rappresenta una delle annose questioni legate all’accertamento delle violazioni amministrative del Codice della strada.
Iniziamo col dire che l’accertatore, soprattutto nella ricostruzione della responsabilità nelle violazioni amministrative a seguito di incidenti stradali, compie una ricostruzione dei fatti e opera delle valutazioni di merito che lo possono portare a individuare un comportamento illecito, colposo o doloso e come tale sanzionabile. 

In questa prima fase, sarà lo stesso accertatore a valutare se in un comportamento si possa ravvisare qualche violazione amministrativa e, a mio sommesso parere e con tutte le cautele del caso, potrà anche individuare l’esistenza di una causa di esclusione della responsabilità, solo se oggettivamente provata e tenuto conto dei princìpi della legge n. 689/81, corroborata dalla copiosa giurisprudenza che si è formata negli anni.
Ora, nel caso che ci interessa, si tratta di stabilire se la violazione, che è evidente, non sia stata voluta (dolo), né causata (colpa) dal conducente.
Nel quesito si fa riferimento a un referto medico che avrebbe diagnosticato un malore, ma non si specifica altro; sarà necessario stabilire se il malore sia stata la causa unica del sinistro e quali siano state le cause del malore stesso ed ancora, se il malore sia stato improvviso, o meglio, imprevisto e imprevedibile, o se piuttosto possa essere stato preceduto da sintomi, ovvero, se il conducente non fosse nuovo a siffatti episodi.
Questa indagine può essere svolta in ambito amministrativo ai sensi dell’articolo 13 della L. n. 689/81, interrogando il medico che ha redatto il referto e anche lo stesso conducente, nonché eventuali testimoni diretti e indiretti; qualora sussistano i presupposti per l’azione penale, si dovrà procedere con l’assunzione di informazioni da persona a conoscenza dei fatti (ex 351 CPP) nei confronti del medico e dei soggetti che potrebbero fornire un utile indirizzo alla ricostruzione dell’evento.
La ricostruzione dei fatti dovrà portare a stabilire se il malore è stato tale da annullare totalmente la volontà del conducente; se il malore è stato improvviso, ovvero se invece sia stato preceduto da sintomi; se il conducente è affetto da patologie tali da far ritenere il malore come evento possibile e quindi prevedibile. Infatti, la causa di forza maggiore e il caso fortuito non possono essere invocati se alla base di questi vi è la colpa del conducente, che avrebbe dovuto fermarsi qualora avesse avvertito i sintomi del malore, o non avrebbe dovuto mettersi alla guida nel caso si trovasse in stato non ottimale o se affetto da patologie tali da rendere prevedibile il malore; le ipotesi di cui all’articolo 4 della L. n. 689/81 sono state sottoposte al vaglio di una rigida giurisprudenza di cui si ritiene utile fornire un breve resoconto di ordine generale.

 

Non costituisce caso fortuito e quindi rientra nella prevedibilità delle circostanze della circolazione.

Il colpo di sonno non legato a cause patologiche
Cassazione Penale, sez. IV, 20 febbraio 1985, n. 1729.

 

Lo spegnimento della pubblica illuminazione
Cassazione Penale, sez. IV, 9 giugno 1982, n. 720.

 

Un veicolo che proceda senza le luci di posizione o di altri prescritti dispositivi di illuminazione efficienti
Cassazione Penale, sez. IV, 26 febbraio 1982, n. 1944.

Lo slittamento del piede dal pedale del freno
Cassazione Penale, sez. IV, 24 maggio 1978, n. 6401.

 

L'afflosciamento progressivo di un pneumatico
Cassazione Penale, sez. IV, 7 giugno 1983, 5473.

 

Lo stato della strada, tranne nei casi in cui ricorra l'ipotesi dell'insidia o del trabocchetto
Cassazione Penale, sez. IV, 23 febbraio 1988, n. 2546.

 

Guasti al veicolo dovuti a negligenza
Cassazione Penale, sez. IV, 15 giugno 1981, n. 5866.

 

Imprudenza o negligenza altrui
Cassazione Penale. sez. IV, 17 aprile 1981, n. 3462.

 

Presenza di ostacoli a meno che questi non appaiano in maniera talmente imprevedibile da rendere impossibile qualsiasi manovra di emergenza
Cassazione Penale, sez. IV, 1° aprile 1982 n. 3506.

Abbagliamento causato da raggi solari o dai fari di altri veicoli o anche da riflessi sull'asfalto
Cassazione Penale, sez. IV, 10 luglio 1980, n. 8796.


Caduta di un fulmine e relativo abbagliamento durante un temporale
Cassazione Penale, sez. IV, 17 dicembre 1982, n. 11997.

 

Sul caso fortuito
Cassazione Penale, sez. IV, 25 settembre 1979, n. 7636 (udienza 9 aprile 1979, n. 801), Polito, in Arch. giur. circ. 1980, 38 e Riv. Penale 1980, 41.

 

 

 

 

torna su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domanda

Dai rilievi di un incidente stradale si accerta che il veicolo si arresta sopra le strisce pedonali e la parte anteriore dell'autovettura coincide con il termine della zebratura delle strisce pedonali.
Non vi sono tracce di frenata in loco. Il pedone batte la testa sul parabrezza lato destro dell'auto provocando una leggera incrinatura al vetro.
Un testimone oculare che ha assistito al fatto da una posizione molto vicina dichiara: "mi sembra che il pedone abbia guardato, ha avuto un attimo di indecisione e poi ha attraversato mentre arrivava la macchina. L'auto andava pianissimo, ha frenato, il pedone era indeciso nell'attraversare. L'urto è avvenuto appena fuori di pochissimo delle strisce pedonali ".

 

Si chiede se si deve applicare oppure no l'art. 191 c. 1 e 4, vista la sentenza della Corte di Cassazione sez. III 18/10/2001 N. 12571 ed essendo il pedone (come dichiara il testimone) fuori di poco dalle strisce .

 

 

 

 

Risposta
La valutazione di un sinistro è difficile per chi ha effettuato i rilievi, immaginiamo poi per chi è chiamato a dare una risposta sulla base di una rappresentazione che, ovviamente, non può che essere sintetica. È quindi necessario fornire alcune precisazioni, per altro interpretative, cercando conforto nella copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito. 

Iniziamo subito con il dire che la sentenza richiamata nel quesito trova numerosi precedenti in un indirizzo ormai consolidato. 

 

Ad esempio, il Tribunale Palermo (10 novembre 1990, Arch. giur. circol. e sinistri 1991, 395) ha ritenuto che il diritto di precedenza spetta ai pedoni che attraversano la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, genericamente intesa: dunque, sia che l'attraversamento avvenga sulle strisce stesse, sia che venga effettuato nelle immediate vicinanze (simile Cassazione penale, sez. IV, 5 maggio 1988, Cass. pen. 1989, 1542).
Semmai, si potrà valutare la condotta del pedone e quella dell’automobilista in ordine alla prudenza generica nell’affrontare la situazione.

 

Ad esempio, la Cassazione (sez. III civile, 27 aprile 1990 n. 3554, Arch. giur. circol. e sinistri 1990, 853) ha avuto modo di affermare che la responsabilità del conducente puo' essere esclusa, non solo quando l'investitore abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non v'era da parte sua una reale possibilità di evitare l'incidente (vis cui resisti non potest). 

 

Questo avviene quando il pedone si immetta nella strada per attraversarla in maniera così repentina da costituire un ostacolo improvviso ed inevitabile, tanto da non consentire al conducente di evitare l'investimento. 

Tuttavia, la presenza di un pedone in prossimità di un attraversamento pedonale deve indurre il conducente ad una particolare prudenza e per questo dovrà ridurre la velocità in maniera tale da poter arrestare il veicolo senza pericolo di collisioni (cfr. artt. 140 e 141). 

 

In tema di circolazione stradale, il conducente, per adempiere l'obbligo di accordare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce pedonali deve, in prossimità delle stesse, mantenere una velocità non superiore ai 10 Km/h (Cassazione penale sez. IV, 11 maggio 1989, Riv. giur. circol. trasp. 1991, 81). 

 

Il conducente di un autoveicolo deve sorvegliare la strada, nonché moderare la velocità ed eventualmente fermarsi anche quando i pedoni, fermi o in movimento sulla strada o ai margini della stessa, si trovino in procinto di attraversarla o facciano fondatamente prevedere che l'attraverseranno. (Cassazione penale sez. IV, 6 aprile 1989, Cass. pen. 1991, I,470). 

 

Il conducente di veicoli ha obbligo di vigilare, adeguandovi la propria condotta di guida, sul comportamento dei pedoni circolanti lungo i bordi della carreggiata da lui percorsa, in quanto un attraversamento improvviso e' pur sempre possibile e, quindi, prevedibile. (Cassazione penale, sez. IV, 2 dicembre 1988, Cass. pen. 1990, I,483 Giust. pen. 1989, II,695).


Il pedone, dal canto suo, deve tenere una condotta prudente, anche quando usa gli attraversamenti pedonali, scegliendo il momento più adatto poiché, secondo il principio generale del Codice della strada della massima prudenza e della previsione delle condotte altrui; mentre vi possono essere degli obblighi di cedere la precedenza, non vi è mai un diritto assoluto di precedenza sugli altri utenti della strada. 

 

Tuttavia, e' ravvisabile il concorso di colpa dei pedoni quando attraversino la carreggiata nella zona loro riservata o nelle immediate adiacenze, solo se detto attraversamento avvenga in modo repentino o comunque tale da rendere inevitabile l'investimento (Cassazione penale, sez. IV, 9 febbraio 1987, Cass. pen. 1988, 1246 Giust. pen. 1988, II,167).

 

 

 

torna su

 

 

 

 

Home

  All right reserved © 2004 Digitalica infortunistica.it