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Aspetti Penali

 

Il Processo Penale

 Avuto il rapporto della autorità intervenuta, il Pubblico Ministero apre un procedimento penale.    

Se vi sono state lesioni personali  il danneggiato può presentare personalmente - entro 3 mesi e dinanzi all’autorità intervenuta, a un ufficio giudiziario o al proprio Consolato - querela contro il  responsabile anche se ignoto; la querela è ritirabile; in genere rende più facile il risarcimento  del danno.

In caso di morte, invece, il procedimento penale viene portato avanti d’ufficio.

Il presunto responsabile viene quindi imputato di :

 

  lesioni personali colpose lievi, gravi o gravissime (3)    (art. 590 Codice penale: reclusione fino a 2 anni e multa fino a lire 2.400.000 a seconda della gravità, oltre ad eventuali pene accessorie e salve le riduzioni di legge)  

  o di omicidio colposo (1) (art. 589 Codice penale: reclusione da 1 a 5 anni e fino a un massimo di 12 se vi è più di un morto o un morto e almeno un ferito grave, con le precisazioni di cui sopra). 

 

Nella pratica però le pene sono molto basse e, restando per ciò in genere  “sospese”, non vengono scontate.

A partire dalla data di apertura del procedimento penale, il danneggiato o i suoi superstiti possono costituirsi parte civile chiedendo la condanna del presunto responsabile ed il risarcimento del danno che dovrebbe essere liquidato allora dal Giudice penale. 

Il procedimento penale viene seguito dal Pubblico Ministero che svolge l’istruttoria preliminare e che al suo termine presenta al Giudice la richiesta di archiviazione oppure chiede (rinvio a giudizio) che l’imputato sia processato.

Se il Giudice decide per il processo, fissa la data del dibattimento, prima o in occasione del quale l’imputato può mettersi d’accordo con il P.M. (patteggiamento) sull’entità della pena da chiedere al Giudice.

Il Giudice può rifiutare il patteggiamento ove ritenga la pena non adeguata; quasi sempre però lo accetta, con la conseguenza che il processo penale non si apre affatto e l’imputato non compare in aula; al danneggiato non resta allora che chiedere il risarcimento al Giudice civile.

Sono in corso tentativi di rendere impossibile il patteggiamento, nei casi di omicidio colposo stradale, senza il consenso dei familiari della vittima.

 

Se il processo penale va avanti la parte civile può partecipare all’istruzione e alla discussione della causa per quanto riguarda sia la responsabilità che il danno; la sentenza penale di assoluzione, o quella di condanna che riconosca solo una parte di responsabilità, può impedire o condizionare l’azione volta ad ottenere il risarcimento dei danni dinanzi al Giudice civile; è quindi opportuno che il danneggiato sia presente nel processo penale (costituendosi parte civile come sopra) appunto per impedire una conclusione dello stesso processo per lui negativa.

La sentenza penale di primo grado, come quella di secondo grado, può essere impugnata per certi aspetti e a certe condizioni dalla parte civile; accade spesso peraltro che il processo penale non già chiuso col patteggiamento si estingua, a causa della sua durata abnorme, per prescrizione.

E’ dunque evidente l’opportunità che chi resta coinvolto in un sinistro riportandone danni personali, e ancora più chi ha perduto un familiare sulla strada, si rivolga fin dall’inizio ad uno o più avvocati esperti  in materia penale ed infortunistica; per individuarli ci si può rivolgere al locale Ordine degli avvocati.

L’onorario dell’avvocato varierà a seconda delle difficoltà e della lunghezza della causa; se privo di reddito  o con reddito molto basso, il danneggiato  può chiedere che l’assistenza del detto avvocato sia pagata dallo Stato.  

 

 

 

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LA  COMPETENZA PENALE IN MATERIA DI LESIONI  

 

                 OMICIDIO  COLPOSO        (1)

PERSEGUIBILE D’UFFICIO

 

à Art. 347 C.P.P.    (2)

 

                  LESIONI  COLPOSE          (3)

PERSEGUIBILI A QUERELA

 

à

Giudice di Pace

  salvo casi particolari 

 

 

CASI PARTICOLARI DI LESIONI COLPOSE

Norma specifica: art. 580/5 codice penale  (4)

prevenzione infortuni lavoro, malattia professionale, colpa professionale  

Fino a 20 giorni

PERSEGUIBILI A QUERELA

à

Giudice di Pace

21 – 40 giorni

PERSEGUIBILI A QUERELA

à

Art. 347 C.P.P.    (2)

Oltre 40 giorni

PERSEGUIBILI D’UFFICIO

à

  Art. 347 C.P.P.    (2)  

 

 

 

Art. 347 c.p.p. - Obbligo di riferire la notizia del reato -           

1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

 2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2 bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari .

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2. 4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.  

 

 

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Art. 575 codice penale - Omicidio - 

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

 

Art. 589 codice penale - Omicidio colposo -  

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici

 

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Art. 590 codice penale - Lesioni personali colpose  -        

1. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila.

3. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila. 

4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. 5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

 

 

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art. 580/5 codice penale

- prevenzione infortuni lavoro, malattia professionale, colpa professionale

         La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva :  

 

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

5) l'aborto della persona offesa (abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 124.)

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